La giurisprudenza conferma la possibilità di fruire dei permessi studio in ragione della frequenza di università telematica, condizionando la possibilità di ottenere i permessi retribuiti alla frequenza di corsi ed esami che si svolgano in concomitanza con l’orario di lavoro. Scopri quando puoi richiederli!
Permessi studio anche per le università telematiche?
In tema di diritto alla fruizione dei “permessi studio” di complessive 150 ore si sono sviluppati diversi orientamenti interpretativi, con particolare riferimento alla richiesta di permesso per la frequenza dei corsi presso le Università Telematiche.
Il dipartimento della Funzione pubblica del ministero per la Pubblica amministrazione è intervenuto con un parere focalizzato proprio sull’analisi della fruizione da parte del personale di pubblico impiego dei permessi studio, in caso di frequenza dei corsi presso l’università telematica. La problematica si collega alla prassi di tale tipologia di percorsi di studio che prevede l’obbligatorietà della frequenza da parte degli studenti, in quanto, ai fini dell’accesso alla prova d’esame, si prevede una frequenza in modalità e-learning, almeno dell’80% della durata di ciascun corso.
Secondo gli orientamenti formulati dall’Aran, i dipendenti, beneficiari di permessi studio, sono tenuti a produrre tassativamente una precisa attestazione finalizzata ad accertare i seguenti elementi:
- orario e durata delle connessioni web attuate dal dipendente verso la Facoltà di riferimento (coincidenti con l’orario di lavoro previsto);
- certificazione redatta dall’università o autocertificazione che dovrà attestare che le lezioni possono essere seguite unicamente nell’orario di servizio e nella giornata per la quale il dipendente ha richiesto il beneficio.
Il tema è stato affrontato, inoltre, con la Circolare nr. 12 del 2011 del Dipartimento sopra richiamato, laddove si è chiarito che “… le clausole (contrattuali) nel disciplinare le agevolazioni non contengono specifiche previsioni sui corsi tenuti dalle università telematiche e, pertanto, la relativa disciplina deve intendersi di carattere generale, non rivenendosi in astratto preclusioni alla fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche…”.
Non essendoci stati specifici interventi a livello di contrattazione collettiva, la disciplina rimane delineata a livello generale e, conseguentemente, la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio e dei permessi per la partecipazione agli esami deve avvenire nel rispetto delle condizioni espressamente richieste dalle clausole contrattuali.
Risulta, quindi, indispensabile ai fini del conseguimento del beneficio, che il dipendente fornisca elementi di certezza sulla possibilità di ottenere, da parte dell’Università telematica, della certificazione idonea ad attestare la sua partecipazione al corso.
In merito è intervenuta anche la giurisprudenza che conferma la possibilità di fruire dei permessi studio in ragione della frequenza di corsi universitari telematici, condizionando la possibilità di ottenere i permessi retribuiti alla frequenza di corsi ed esami che si svolgano in concomitanza con l’orario di lavoro. Tale precisazione non esclude in alcun modo la possibilità che le lezioni telematiche possano essere oggetto di registrazione, contrariamente a quanto sostiene da ultimo l’orientamento applicativo dell’Aran, che limita la compatibilità tra i permessi suddetti alle lezioni in modalità sincrona, escludendo la partecipazione alle lezioni che possono essere oggetto di registrazione (modalità asincrona). Diversamente, si creerebbe una illegittima discriminazione per quei corsi delle Università telematiche che permettono agli studenti di poter visionare le lezioni una seconda volta e per tutte le lezioni “da remoto” espressamente ricomprese dalla stessa Aran, tra le modalità di didattica che legittimano i permessi studio.
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29/02/2024