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Vittoria e immatricolazione ad anni successivi al primo anche in assenza di posti disponibili!

anni successivi al primoEra iscritta al secondo anno del corso di laurea in Chimica e tecnologia farmaceutica all’Università degli Studi di Siena e aveva chiesto l‘immatricolazione in qualità di ripetente ad anni successivi al primo presso il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, all’Università degli Studi di Chieti. Al rigetto da parte dell’ateneo, la studentessa si è rivolta al nostro Studio legale per ricevere giusta tutela e il riconoscimento della carriera pregressa. I giudici del Tar hanno accolto le nostre tesi e disposto il riesame dei requisiti al fine di immatricolare la nostra ricorrente a Medicina, senza previo superamento dei test.

Il test d’accesso e l’indisponibilità dei posti risultavano ormai superati per effetto della pronuncia con cui il Consiglio di Stato ha confermato l’errato calcolo del fabbisogno e il conseguente disallineamento con l’offerta formativa universitaria.

Allo Stato attuale infatti, scrivono i giudici, “non sussiste un limite numerico ragionevolmente imposto all’accesso tramite trasferimento da altre facoltà di Medicina o da corsi di laurea affini, e dunque non possono trovare applicazione tutti gli atti e conseguenti barriere all’entrata che su tale limite traevano fondamento”.

L’unico presupposto attuale – continuano – è pertanto quello del riconoscimento di un numero di crediti formativi minimo e idoneo a dimostrare, in vece del superamento dei test d’ingresso per chi proviene direttamente dalle scuole secondarie di secondo grado, il possesso delle capacità richieste per seguire i corsi (…) e che tale requisito, per non apparire frutto di scelte arbitrarie, sproporzionate e discriminatorie deve trovare una disciplina uniforme del regolamento di Ateneo, in modo da non diventare un prerequisito che nella sostanza impedisca di fatto il trasferimento (…) e comunque il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato”.

Per Tale motivo, il Tar accoglie l’istanza cautelare e ordina l’immatricolazione della nostra ricorrente.

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21/04/2022

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