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Concorso per 250 Vigili del Fuoco

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  • Ricorso avverso l’esclusione dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco

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  • Possono aderire al ricorso tutti coloro che hanno ottenuto, alla prova preselettiva, un punteggio pari o superiore a 28/40

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  • P.R. n. 487 del 1994 introdotto dal d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693
  • d .lgs n. 165 del 2001
  • DM 676 del Ministero dell’Interno- Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

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  • Il Tar Lazio con sent. n. 12787/2016, decidendo su una fattispecie assimilabile alla presente, ha ammesso che: “la previsione del bando impugnata dai ricorrenti è stata inserita con la sola finalità di determinare uno sfoltimento della platea dei candidati ammessi alla prove scritte, nel senso cioè che è stato indicato un parametro meramente quantitativo al solo scopo di non aggravare i lavori di selezione, svincolato cioè da ogni riferimento alla verifica delle capacità dei candidati a partecipare proficuamente alla selezione vera e propria, che deve invece costituire lo scopo principale di ogni fase pre-selettiva.

Del resto, sebbene l’art. 7, comma 2-bis del regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (introdotto dal d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) preveda che “Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione….”, ciò non sta a significare che la finalità della fase pre-selettiva possa essere del tutto svincolata dal rispetto delle esigenze tipiche delle procedure concorsuali ovvero la verifica delle capacità dei candidati che chiedono di partecipare alla selezione anche perché, diversamente opinando, si rischierebbe di incidere sul principio di competitività posto a base delle procedure selettive; ed invero, qualora non si ammettessero candidati comunque capaci, sarebbe violato proprio il predetto dpr n. 487 del 1994 (cfr art. 7, comma 3) che invece affida alle sole prove scritte e orali il riscontro effettivo della capacità dei candidati.(Tar Lazio, sez.III bis sent. n. 12787/2016)

  • In un’altra importantissima pronuncia, la stessa sezione del Tar Lazio, ha espresso il principio secondo il quale: “l’introduzione di un irragionevole criterio quantitativo per la fase di preselezione rischia di realizzare non tanto lo scopo di “scremare” il numero dei candidati, quanto piuttosto quello di ridurre drasticamente la partecipazione in violazione del principio del favor partecipationis.

Tale principio, di derivazione comunitaria, costituisce, peraltro, una regola di condotta alla quale l’operato dell’Amministrazione deve uniformarsi, nel senso di non restringere in maniera inopinata il novero dei partecipanti, come è invece avvenuto nel caso di specie.”(Tar Lazio sez. III bis, n. 327/2014)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”GRUPPO FACEBOOK PER RICEVERE AGGIORNAMENTI” color=”mulled_wine” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

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  • Ammissione del candidati alla prova concorsuale successiva

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  • T.A.R. del Lazio – Roma;

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  • Collettivo: il costo del ricorso collettivo è di 250,00 €
  • Individuale.

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