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Concorso 1598 Allievi carabinieri, inidoneo prove attitudinali: come contestare l’esclusione

Il ministero della Difesa ha indetto un concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri, divenuti infine 2727, in ferma quadriennale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 marzo.

In questi giorni si sono svolte le prove di efficienza fisica e gli accertamenti sanitari e attitudinali. Tali accertamenti hanno avuto la durata di 4 giorni, terminati i quali la commissione ha provveduto alla valutazione dei titoli.

Diversi candidati che non hanno ottenuto l’idoneità, si sono rivolti al nostro studio al fine di conoscere se i motivi dell’esclusione potessero essere contestati davanti al Giudice amministrativo. Ebbene, diverse segnalazioni ricevute hanno dimostrato come le esclusioni stabilite dalla commissione esaminatrice risultavano irrazionali e, pertanto, sindacabili in sede giurisdizionale. Ad ogni modo, è necessario valutare ogni singola esclusione per determinare se proporre un ricorso al Tar per ottenere l’ammissione alla successiva fase concorsuale.

1598 allievi carabinieri, le prove attitudinali

Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività prevista dal proprio ruolo.

Le prove si dividono in due fasi. Nella prima, quella istruttoria, la commissione, avvalendosi anche del contributo tecnico-specialistico fornito da personale di supporto, ha fatto una ricognizione preliminare. Nel dettaglio, un ufficiale psicologo ha sottoposto ai candidati uno o più test e/o questionari e richiesto prove di performance; un ufficiale perito selettore attitudinale, ha condotto invece un’intervista attitudinale. Gli esiti vengono riportati, rispettivamente, in una “relazione psicologica” e in una “scheda di valutazione attitudinale”.
Nella seconda prova, quella costitutiva, la commissione nominata e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutati i referti istruttori e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, ha fatto le valutazioni complessive in merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialità indispensabili per l’espletamento delle mansioni di carabiniere effettivo e per l’assunzione delle relative responsabilità. Il giudizio della commissione viene comunicato per iscritto al termine degli accertamenti.

Recentemente la giurisprudenza amministrativa ha accolto diverse richieste cautelari, disponendo l’ammissione alle prove orali.

Ad esempio, la Giurisprudenza amministrativa ha affermato che il giudizio di idoneità relativo alle prove attitudinali può essere contestato se il candidato, in un altro concorso precedente, ha già ottenuto un giudizio di idoneità attitudinale. Questo è un esempio di contestazione che è possibile sottoporre al Giudice amministrativo.
Ad ogni modo, è necessario valutare ogni singola esclusione per determinare se proporre un ricorso al Tar per ottenere l’ammissione alla successiva fase concorsuale.

Ti ricordiamo che hai 60 gg per proporre ricorso dal momento della esclusione, dunque bisogna agire tempestivamente.

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05/10/2017

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