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Prove orali dell’esame di abilitazione forense: predisposizione e sorteggio delle domande

(Da Norma.dbi.it)

Negli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, a fronte dell’indicazione fatta dalla Commissione Centrale alle Commissioni giudicanti di predisporre un congruo numero di argomenti per ogni materia oggetto della prova orale, possono queste ultime deliberare di non ricorrere al sorteggio delle domande?

10988486_1533178570280722_3050298689602970366_nIl C.G.A. riforma la sentenza del T.A.R. Palermo (n. 251/2015) con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato un ricorso avverso il verbale delle prove orali degli esami di avvocato (nella parte in cui il ricorrente era stato ritenuto non idoneo), e la deliberazione della Commissione presso la Corte di Appello di Palermo nella parte in cui aveva deliberato di “non ricorrere al sorteggio delle domande”.
Nel caso di specie, la Commissione Centrale per l’Abilitazione all’Esercizio della Professione di Avvocato aveva indicato alle Commissioni giudicanti “la predisposizione, per singola seduta, di un congruo numero di argomenti per ogni materia oggetto della prova”.
Secondo il T.A.R. e la Difesa Erariale tale indicazione costituisce un semplice “suggerimento” che non comporterebbe alcun “obbligo” per le singole Commissioni giudicatrici di predisposizione e di sorteggio delle domande.
Di diverso avviso il Consiglio, che non condivide il significato ed il rilievo giuridico che il primo Giudice ha inteso attribuire a tale “indicazione”, osservando che non si giustificherebbe il fatto che tanto la predisposizione delle domande che il sorteggio possono essere ammessi o esclusi ad nutum, dal momento che, così ragionando e procedendo, dovrebbe allo stesso modo ammettersi per assurdo che già la stessa Commissione Centrale abbia accettato il fatto che possano esserci per la medesima attività di valutazione Commissioni più efficienti e razionali nella loro condotta d’esami, rispetto ad altre che, senza motivazione alcuna, possono disattendere il “mero” suggerimento.
11075202_1546219838976595_1079310236409810291_nAccogliendo l’appello il C.G.A. afferma (clicca qui per leggere la sentenza) dunque che la “controversa” indicazione della Commissione Centrale acquista perciò senso e significato normativo perché, in effetti, ha inteso legare il buon andamento della condotta delle Commissioni d’esami a ulteriori misure di garanzia ed imparzialità del giudizio, quali possono essere assicurati ai candidati dalla predisposizione e dal sorteggio delle domande, rese opportune in un tempo storico nel quale – a fronte della frammentazione della selezione operata nell’ambito nazionale dei nuovi meccanismi di valutazione delle prove, e dei corrispondenti rischi di discriminazione territoriale che hanno reso già problematica la stessa attendibilità del solo voto numerico nelle prove scritte – accade che il conseguimento dell’abilitazione ha effetti “mediati” oltre il diretto esercizio della professione forense: ad esempio, per la diretta ammissione alle prove scritte per i concorsi in magistratura.

(Giuseppe Napoli per Norma.dbi.it)

Vi ricordiamo che il nostro Studio ha predisposto un’azione proprio relativa a tale fattispecie. Nella home page del portale, infatti, visualizzerete nei ricorsi attivi la sezione dedicata all’abilitazione forense.  Clicca qui per accedere alla sezione del ricorso

29/01/2016

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