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Licenziamento disciplinare e immediatezza della contestazione

Licenziamento disciplinare e immediatezza della contestazioneLicenziamento disciplinare e immediatezza della contestazione alla luce della sentenza n. 22716/2015 della Corte di Cassazione

Se una dipendente di Poste Italiane S.p.A., incaricata temporaneamente della responsabilità di un ufficio postale e licenziata per giusta causa a seguito dell’accertamento di un ammanco di cassa, restituisce solertemente le somme, con conseguente assenza di effetti penali sulla propria condotta, avrà diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro?

Secondo la sentenza del 6 novembre 2015, n. 22716, la Corte di cassazione no sulla base del principio che “l’immediatezza della contestazione disciplinare (ex art. 7 della legge 10 maggio 1970, n. 300), ai fini della legittimità del licenziamento intimato per giusta causa, deve essere inteso in senso relativo e non in senso assoluto, tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e la valutazione dei fatti contestati”.

Licenziamento disciplinare e immediatezza della contestazione: il ricorso della lavoratrice

Ma andiamo per gradi.

Il ricorso della lavoratrice avverso il licenziamento era stato accolto in primo grado; al contrario, la Corte d’Appello aveva dichiarato la legittimità del licenziamento intimato, rigettando la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, proposta cautelativamente dalla dipendente, ritenendo che i fatti erano stati accertati nella loro oggettività e che, comunque, fossero di tale gravità da ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario esistente tra le parti, in considerazione delle mansioni svolte dalla ricorrente, con responsabilità di cassa, e del “disonore arrecato alla società, a nulla rilevando l’immediata restituzione di quanto sottratto e l’assenza di conseguenze penali”. In ordine alla tempestività della contestazione, la Corte d’Appello aggiungeva che il provvedimento di sospensione cautelare, adottato dalla società dopo un mese dall’ispezione, escludeva che l’intervallo di tempo tra la notizia degli illeciti e la contestazione disciplinare e, quindi il licenziamento, potesse essere interpretato come volontà dell’ente di soprassedere all’adozione di provvedimenti disciplinari.

Licenziamento disciplinare e immediatezza della contestazione: il ricorso in Cassazione

Nel conseguente ricorso per Cassazione, la ex dipendente censura la sentenza impugnata ritenendo, principalmente, che la contestazione doveva essere considerata intempestiva, essendo stata effettuata a ben nove mesi di distanza dall’accertamento completo dei fatti, atteso che, peraltro, la sospensione cautelare dal servizio non era risultata funzionale allo svolgimento di ulteriori e più approfondite indagini e che tale circostanza aveva creato nella lavoratrice la ragionevole convinzione che la società intendesse soprassedere all’adozione di provvedimenti sanzionatori.

La sentenza n. 22716/2015 non accoglie la superiore censura e, al contrario, afferma un principio in realtà già presente nella giurisprudenza giuslavorista ma che merita di essere ribadito, osservando che nel caso di specie non sussiste la palesata violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare prevista per il lavoro privato dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, il quale, secondo principio pacifico, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, “deve essere inteso in senso “relativo”, tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e la valutazione dei fatti contestati, potendo, in concreto, essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore, ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo”.

Licenziamento disciplinare e immediatezza della contestazione: occorre valutare la gravità dell’infrazione

Si conferma, quindi, ancora una volta l’assunto che, in materia disciplinare, va sempre in concreto esaminata la gravità dell’infrazione, a prescindere dalla immediatezza della relativa contestazione da parte datoriale, la quale potrà sempre comportare un giudizio sulla futura affidabilità del dipendente a rendere la prestazione dedotta.

Da qui, dunque, il rigetto del ricorso.

Per maggiori informazioni scrivici nella sezione “Raccontaci il tuo caso”.

13/07/2016

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