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Abuso della contrattazione a tempo determinato: la posizione degli LSU

Il nostro studio si è già trovato in passato ad approfondire questioni inerenti la tutela dei lavoratori a tempo determinato laddove vi sia un abuso della contrattazione flessibile e venga superato il tetto massimo di 36 mensilità di servizio (clicca qui per leggere il nostro approfondimento).

Ebbene, negli ultimi mesi, abbiamo assistito ad un aumento esponenziale delle pronunce in materia, dalle quali è emersa la propensione dei collegi giudicanti ad accordare una tutela crescente ai lavoratori precari.

lsuTra i precari, una delle categorie più complesse, è rappresentata dagli LSU (lavoratori socialmente utili), immessi nel mondo del lavoro a seguito dell’approvazione della L. n. 67 del 1988 il cui art. 23 ha previsto delle apposite forme di finanziamento, per i tre anni successivi alla sua entrata in vigore, in favore di iniziative locali, da realizzarsi nei territori del mezzogiorno, “temporalmente limitate, consistenti nello svolgimento di attività di utilità collettiva mediante l’impiego a tempo parziale di giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, privi di occupazione iscritti nella prima classe delle liste di collocamento”.

I rapporti di lavoro di moltissimi LSU, nati per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani disoccupati, sono però proseguiti ben oltre il limite di 12 mesi di servizio previsto dalla citata norma, e proseguono fino ad oggi, in forza delle numerose proroghe che si sono succedute nel tempo.

Queste molteplici proroghe, quindi, hanno generato dei rapporti di lavoro flessibile che vanno avanti anche da 30 anni, in totale spregio alla normativa in materia.

Proprio in materia di LSU ha avuto modo di esprimere il proprio parere l’Avvocato Generale Maciej Szpunar, chiamata a pronunciarsi direttamente dalla Corte di Giustizia Europea in merito alla congruità della misura risarcitoria che la Corte di Cassazione ha stabilito di voler riconoscere ai precari i cui rapporti vadano siano andati avanti oltre 36 mesi, che ricordiamo è stato quantificato in una misura variabile tra le 2,5 e le 12 mensilità.

Orbene, l’Avvocato Generale, nel parere reso alla Corte di Giustizia Europea, ha sottolineato come la misura individuata dalla Corte di Cassazione non sia da ritenersi congrua, in quanto non utile a costituire né un’effettiva misura satisfattiva del danno patito dal lavoratore, né, altresì, un elemento che possa fungere da reale deterrente. La stessa, quindi, ha suggerito una variazione dei limiti edittali fissati dalla Cassazione, con un aumento, fino al quadruplo, soprattutto per quei rapporti di lavoro che si protraggono ormai da decenni.

Inoltre, viene specificato come il risarcimento individuato dalla Cassazione (definibile come risarcimento comunitario), non sia l’unico accordabile ai lavoratori precari, potendosi allo stesso aggiungere il danno da perdita di chances.

Il Lavoratore Socialmente Utile, Lsu, il cui rapporto di lavoro si sia protratto oltre i termini, quindi, potrà agire per ottenere i due tipi di risarcimento descritti, oltre ad ottenere la conversione del proprio rapporto di lavoro in un rapporto di natura subordinata, con il conseguente recupero di tutti gli emolumenti non percepiti proprio a causa della peculiare natura del proprio rapporto di lavoro.

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09/02/2018

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