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Permessi retribuiti dei docenti: il Dirigente non ha discrezionalità in merito!

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Diverse pronunce si sono espresse a tutela dei permessi retribuiti dei docenti e contro l’eccesso di potere esercitato dai Dirigenti. Quest'ultimi agiscono spesso in modo illegittimo, contrario alla normativa di settore e alle regole che concernono la responsabilità disciplinare di tutto il corpo docente.

Permessi retribuiti Docenti: discrezionalità inesistente e controllo solo formale del Dirigente scolastico

L’art. 15 del CCNL 2006-2009 esclude l’esistenza del potere discrezionale in capo al Dirigente scolastico nella concessione dei permessi, così come l’obbligo dell’Amministrazione di dover accertare la veridicità dei motivi dichiarati dal dipendente nella fase di richiesta dei giorni («documentati anche mediante autocertificazione» – art. 15, comma 2).

Riportiamo quanto scritto nello stesso articolo citato:
«Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste da tale norma».

Dal comma 2 ricaviamo i seguenti principi:

  • i tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari costituiscono un diritto del docente. Ebbene, la norma contrattuale non specifica quali fattispecie di motivi abbiano più rilievo rispetto ad altri, eliminando di fatto il potere discrezionale del Dirigente scolastico di prendere in esame la validità della richiesta del dipendente;
  • sono concessi su semplice domanda: in genere con un preavviso congruo, ma non è impedito che, per taluni motivi, può rivestire anche un carattere eccezionale e repentino, non del tutto programmabile anzitempo;
  • sono documentati anche mediante autocertificazione: quest’ultima trova valenza in specie per quei motivi che non possono essere documentati; con le stesse modalità, possono essere fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica.

Dunque, nonostante le limitazioni spesso illegittimamente imposte dai Dirigenti scolastici, nessuna discrezionalità è lasciata al Dirigente scolastico in merito all’opportunità di autorizzare il permesso retribuito, né, in particolare, gli è consentito di comparare le esigenze scolastiche con le ragioni personali o familiari certificate per cui il permesso è richiesto, ma avrà solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda e all’idoneità della documentazione a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda.

Al Dirigente scolastico non è neanche consentito porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti (sei un docente precario? Potrebbero spettarti ferie non retribuite!) di usufruire dei permessi o delle ferie in periodo di attività didattica, qualora queste siano richieste per motivi personali o familiari.

Come sempre, siamo pronti a difendere i vostri diritti. CONTATTACI!



20/03/2024

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