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Ricalcolo pensione (ex art. 54), vittoria importante per la Polizia di Stato!

Un ex militare della Polizia di Stato, andato in pensione con il sistema misto, ritenendo errato l’ammontare della sua pensione, si è rivolto al nostro Studio per chiederne il ricalcolo con l’applicazione dell’aliquota al 44% (avendo maturato al 31 dicembre 1995 una anzianità di servizio tra i 15 e i 18 anni). La Corte dei Conti della Puglia, con la sentenza n. 63 del 2020, ha accolto il nostro ricorso e disposto il ricalcolo della sua pensione!

Scrivono i giudici: “per i militari (anche per gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento militare) che alla data del 31.12.1995 vantavano un’anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 54 del DPR 1092/1973 la cui corretta applicazione comporta che:
– per l’anzianità di servizio utile fino al 31.12.1992, necessariamente inferiore a 15 anni (altrimenti al 31.12.1995 l’anzianità sarebbe maggiore di anni 18 e non si porrebbe alcun problema applicativo trattandosi di pensione da liquidare interamente con il sistema retributivo), la quota di pensione va calcolata sulla base dell’aliquota di rendimento annua del 2,2% (44/20),
– per l’ulteriore anzianità di servizio utile fino al 31.12.1995 la quota di pensione va calcolata sulla base dell’aliquota di rendimento ottenuta per differenza tra quella del 44% spettante ai sensi dell’art. 54, co. 1, per l’anzianità di servizio utile compresa tra i 15 e i 20 e quella calcolata come sopra per l’anzianità al 31.12.1992.
Alla luce di quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere accolto con il riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione, sin dalla originaria decorrenza, con la corretta applicazione dell’art. 54 del DPR n. 1092/1973 secondo i criteri sopra esposti. Il ricorrente ha, inoltre, diritto a conseguire gli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei pensionistici spettanti in base alla suddetta riliquidazione e quelli percepiti“.

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22/04/2022

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