“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”.
Le Sezioni riunite della Corte dei Conti, nella seduta dello scorso 25 novembre, sanciscono così, una volta e per tutte, il diritto al ricalcolo della pensione per il personale militare andato in pensione con il sistema misto.
L’aliquota del 44% però non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”. Questo non vuol dire che chi ha un’anzianità inferiore a 15 anni non ha diritto al ricalcolo della propria pensione, bensì che l’aliquota sarà inferiore al 44% (39 – 42%) ma comunque superiore a quella prevista per i civili (che è al 35% nella migliore delle ipotesi).
Per maggiori informazioni e per aderire al ricorso clicca qui
Vuoi ricevere le notizie direttamente nella tua mail? Clicca qui e iscriviti alla newsletter
07/01/2021