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Ricalcolo pensioni Art. 54, riconosciuto il diritto dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti

sezioni riunite“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”.

Le Sezioni riunite della Corte dei Conti, nella seduta dello scorso 25 novembre, sanciscono così, una volta e per tutte, il diritto al ricalcolo della pensione per il personale militare andato in pensione con il sistema misto.

L’aliquota del 44% però non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”. Questo non vuol dire che chi ha un’anzianità inferiore a 15 anni non ha diritto al ricalcolo della propria pensione, bensì che l’aliquota sarà inferiore al 44% (39 – 42%) ma comunque superiore a quella prevista per i civili (che è al 35% nella migliore delle ipotesi).

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07/01/2021

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