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2000 allievi Carabinieri in ferma quadriennale – Ricorso avverso limite d’età

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2000 allievi Carabinieri in ferma quadriennale – Ricorso avverso limite d’età

  • Questione pregiudiziale di fronte la Corte di Giustizia dell’Unione Europea avverso l’omissione del Consiglio di Stato di motivare sul diniego di rinvio
  • Impugnazione del bando di Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento 2000 allievi Carabinieri in ferma quadriennale pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15/05/2018.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”TIPOLOGIA DI RICORRENTE” color=”orange” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text] Possono aderire al ricorso:

  • I civili di età compresa tra i 26 e i 28 anni compiuti che non abbiano prestato servizio militare.

Qualora infatti la ratio del limite di età fosse da rinvenire nel possesso di determinate capacità fisiche particolari, non avrebbe alcun senso il minore limite di età imposto per chi non abbia prestato servizio militare. Ovvero se si ritiene che un soggetto di anni 28 abbia i requisiti per svolgere tale attività lavorativa, a maggior ragione si dovrà ritenere che determinate capacità fisiche le abbiano coloro che rientrano nella fascia di età dai 26 ai 28 anni.

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”GIURISPRUDENZA” color=”orange” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

  • Il Consiglio di Stato sez. IV, con ordinanza 2334/2016, richiama ‘la portata dell’obbligo del giudice nazionale di ultima istanza di sollevare pregiudiziale comunitaria laddove ometta di motivare sulle ragioni del diniego di rinvio (cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, 8 aprile 2014, Dhahbi c. Italia). E ‘laddove si configuri un obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, la sua violazione è ritenuta dalla medesima Corte sanzionabile mediante la responsabilità degli Stati membri, che sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto dell’Unione riconducibili ad organi giudiziari, e in particolare quando questi ultimi omettano di ottemperare all’obbligo di rinvio pregiudiziale’.
  • La giurisprudenza europea ed amministrativa concordano sul fatto che la forza fisica è una caratteristica collegata all’età, pertanto se si ritiene che un soggetto di anni 28 abbia i requisiti per svolgere tale attività lavorativa, a maggior ragione si dovrà ritenere che determinate capacità fisiche le abbiano coloro che rientrano nella fascia di età dai 26 ai 28 anni. (Sentenza del 12 gennaio 2010, Wolf, C-229/08; del 13 settembre 2011, Prigge, del 13 novembre 2014, Vital Pérez; in sede di giustizia amministrativa si veda sentenza sul ricorso numero di registro generale 471 del 2017)
  • La CGUE specifica che l’ampio margine di discrezionalità lasciato agli Stati ‘non può avere l’effetto di svuotare della sua sostanza l’attuazione del principio di non discriminazione in ragione dell’età’. (Perez (C- 416/13); The Incorporated Trustees par. 51; Fuchs e Kohler paragrafi 61-62;  Ingeniørforeningen i Danmark (C-499/08) par. 33)
  • La CGUE ammette eventuali deroghe al principio fondamentale del divieto delle discriminazioni ma nei limiti della stessa coerenza normativa, garantendo la piena efficacia delle direttive e degli obiettivi ivi contenuti. (Nel caso di specie è proprio la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; ed anche il decreto attuativo 216/2003 della direttiva europea si pone all’articolo 1 l’ obiettivo di attuare parità di trattamento per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro. Si vedano sentenze The incorporated trustees paragrafi 41 e 51 (con riferimento a sentenza Mangold par. 63); Fuchs e Kohler  par. 86; Petersen par. 61)
  • La CGUE ha specificato che l’obiettivo di interesse generale del buon funzionamento di un Corpo non rientra fra quelli che consentono agli Stati membri di derogare al principio di non discriminazione in funzione dell’età. Le finalità che possono essere considerate «legittime» sono quelle che presentano un carattere di interesse generale e che quindi si distinguono dai motivi puramente individuali propri della situazione del datore di lavoro. (Sentenza Prigge e sentenza Fuchs e Köhler: la Corte sembra ammettere che l’obiettivo di assicurare un servizio pubblico di qualità sia suscettibile di entrare ai fini dell’applicazione della deroga prevista dall’articolo 6 della direttiva solo nella misura in cui esso coincideva, nell’ambito di considerazioni relative alla politica dell’occupazione e del mercato del lavoro dello Stato membro interessato, con altri obiettivi, quali, in particolare, quello di favorire l’occupazione e la promozione dei giovani’)
  • La giustizia amministrativa riconosce che l’idoneità al raggiungimento della finalità legittima va realizzata senza sacrifici agli interessi compresenti in misura superiore, cioè sproporzionata, a quella strettamente necessaria per il raggiungimento dello scopo perseguito. (TAR Lazio – Sezione Prima Ter ha pronunciato sentenza sul ricorso numero di registro generale 2424)
  • La CGUE ricorda che il rispetto del principio di proporzionalità richiede che qualsiasi deroga a un diritto individuale prescrive di conciliare, per quanto possibile, il principio di parità di trattamento con l’esigenza del fine perseguito. (Mangold (EU:C:2005:709) par. 65)
  • Il principio di non discriminazione in ragione dell’età è un principio generale del diritto comunitario, qualsiasi giustificazione deve essere soggetta ad un controllo di intensità particolarmente elevata. (Con riferimento all’ interpretazione ristretta dell’articolo 6, si veda The Incorporated trustees par. 54)
  • Nb: nel bando oggetto di esame, la previsione dei limiti di età sembra rispondere più a logiche puramente individuali proprie dello stato per ridurre il numero dei concorrenti a monte. Si veda in tal senso Fuchs e Kohler par. 52 ( nel caso di specie la riduzione dei costi o il miglioramento della competitività); si veda anche The Incorporated Trustees par. 46.

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”NORMATIVA” color=”orange” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

  • 21 Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea
  • Direttiva 2000/78 stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, stesso obiettivo riscontrabile nel suo decreto attuativo 216/2003.
  • 4 Cost.

Articolo 3 comma 6 della Legge 127/1997: la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE” color=”sandy_brown” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

  • Ammissione alla procedura concorsuale. Si rileva la disparità di trattamento rispetto alle diverse categorie di personale ammesse al concorso in questione, per le quali la legge porrebbe diversi e più favorevoli limiti di età.

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Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 del TFUE

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”TERMINE DI ADESIONE” color=”orange” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

Momento dal quale decorre la lesione:

  • Dalla pubblicazione del bando di concorso in quanto le clausole discriminatorie sui limiti di età impediscono la partecipazione alla procedura selettiva in esame.

Per tale ragione è possibile aderire al ricorso entro e non oltre il 6 luglio 2018

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  • individuale
  • collettivo

Collettivo al raggiungimento di almeno 10 adesioni;

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