Azione “edilizia economica popolare” – Restituzione somme indebitamente versate
Azione giudiziaria tesa ad accertare la nullità delle pattuizione, nella compravendita immobiliare, di prezzo superiore a quello dovuto per legge ed ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate
Possono aderire a questa azione tutti coloro che hanno acquistato un immobile, costruito in regime di Edilizia economica popolare ex l. 865/1971, a prezzo di mercato e, quindi, superiore a quello previsto dalla convenzione originaria.
Accertare la nullità della clausola relativa al prezzo relativamente alla differenza tra quanto pattuito e quanto dovuto per legge.
Condannare parte venditrice alla restituzione di tale differenza.
La Legge 865/71, art. 35, cd piano casa, disciplina quella che la dottrina ha denominato “edilizia convenzionata”, caratterizzata da convenzioni (cd convenzioni PEEP) stipulate dagli Enti comunali con IACP o (dall’ entrata in vigore della detta legge) anche con organismi privati per la concessione di unità abitative in piena proprietà e in diritto di superficie.
Detta legge prevedeva: 1) per le convenzioni PEEP in piena proprietà un divieto di alienazione per 20 anni e, decorso tale termine, un vincolo sul prezzo di cessione (commi 15 – 19); 2) per le convenzioni PEEP in diritto di superficie criteri per la determinazione del prezzo vincolato di cessione (comma 8, lett. e).
Ulteriori norme di riferimento (ai fini dell’azione) sono:
1) la legge n. 10/77, cd. legge Bucalossi, (artt. 7 ed 8, oggi abrogati ed inseriti nel T.U. sull’edilizia, D.P.R. 380/2001) prevedeva la riduzione del contributo concessorio a fronte della apposizione di limiti al prezzo di vendita ed ai canoni di locazione solo in capo al solo costruttore;
2) la Legge 179/92 (cd Ferrarini Botta) – edilizia cd agevolata – con cui veniva rimosso, nelle Convenzioni PEEP in piena proprietà, il divieto di alienazione ventennale. Dottrina, sino al D.L. 70/2011, riteneva che con tale abrogazione fosse venuto meno anche il vincolo sul prezzo.
3) L. 662/1996, Legge Finanziaria 1997 ha previsto che le Convenzioni PEEP in piena proprietà vengono sottoposte alle regole dalla Bucalossi, con le conseguenti restrizioni sul prezzo di vendita e L. 448/98, Finanziaria 1999 che ha introdotto la possibilità di sostituire le Convenzioni PEEP in piena proprietà con le Convenzioni di cui alla Legge Bucalossi, nonchè di “trasformare” il diritto di superficie in piena proprietà, dietro corrispettivo.
4) infine – per ora! – D.L. 70/2011, convertito nella L. 106/2011, che ai commi 49 bis e 49 ter all’art. 31 della L. 448/98 (Finanziaria 1999) prevede la possibilità di rimuovere i vincoli di prezzo con atto pubblico trascritto, decorsi almeno 5 anni dal primo trasferimento, versando un corrispettivo al Comune.
Tribunale ordinario civile
L’ azione di nullità è imprescrittibile. L’azione di restituzione sconta la prescrizione ordinaria decennale
Ricorso Individuale
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