Prorgati al 20 agosto i termini per aderire al ricorso avverso l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo per la minore o maggiore anzianità di laurea o di diploma, contenuta nell’art. 3 del bando di concorso.
L’art. 3, lo ricordiamo, prevede l’assegnazione dei seguenti punteggi aggiuntivi. Punteggi assegnati per i possessori di laurea triennale, se conseguita:
• prima dell’8 aprile 2014 punti 0,50
• dall’8 aprile 2014 al 7 aprile 2016 punti 2,50
• dall’8 aprile 2016 al 7 aprile 2018 punti 4,50
• successivamente al 7 aprile 2018 punti 6,50
Per i possessori di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, se comseguito:
• prima dell’8 aprile 2013 punti 0,50
• dall’8 aprile 2013 al 7 aprile 2015 punti 2,50
• dall’8 aprile 2015 al 7 aprile 2017 punti 4,50
• successivamente al 7 aprile 2017 punti 6,50
Riteniamo che il criterio adottato dalla Banca d’Italia sia illegittimo, come confermato da precedenti giurisprudenziali dello stesso TAR del Lazio. (Per maggiori informazioni clicca qui)
Si tratta dunque di un criterio di selezione illegittimo proprio perché non risponde ad alcuna logica selettiva. Per questa ragione abbiamo attivato un ricorso collettivo a cui potranno partecipare i candidati che:
- Non hanno ottenuto il punteggio massimo (6,50) nella valutazione della loro anzianità di laurea o di diploma
- Si distanziano dall’ultimo candidato in graduatoria per non più di 6 punti. Questo requisito varia in base al concorso per cui si partecipa (lettere A, B, C, D, E).
Per visualizzare i punteggi minimi di ammissione clicca qui
Con il ricorso chiederemo che i nostri ricorrenti, a seguito della riformulazione della graduatoria senza il requisito illegittimo, siano reinseriti nella corretta posizione e, qualora rientrino in una posizione utile, siano immediatamente convocati alla prova scritta del concorso alla Banca d’Italia.
Per maggiori informazioni e per aderire al ricorso clicca qui
06/08/2020