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Ricorso Mobilità 2018/2019: tutte le illegittimità riscontrate

mobilità 2018/2019È stata pubblicata l’Ordinanza n. 207 del 2018, con cui il MIUR ha disciplinato la mobilità del personale docente ed ATA per l’anno scolastico 2018/2019 (clicca qui per l’atto originale). E anche quest’anno il nostro studio legale ha riscontrato le medesime illegittimità riscontrate nelle precedenti mobilità:

– vincolo quinquennale sui posti di sostegno;

– il mancato computo del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie;

– mancato riconoscimento del titolo SISSIS;

– mancato riconoscimento del diritto alla mobilità per i docenti con figli o conviventi di persone con disabilità gravi, e genitori con figli minori di tre anni.

Forti dell’esperienza pregressa, maturata negli anni con i precedenti ricorsi avverso la procedura di Mobilità, il nostro staff non ritiene utile impugnare l’ordinanza davanti il Giudice Amministrativo (Tar del Lazio), in quanto il Giudice Amministrativo, come già successo in passato, potrebbe ritenere di non avere la giurisdizione per decidere la causa e potrebbe dunque decidere di rimettere la questione ad altro giudice. Questo si tradurrebbe, sia per noi che per i ricorrenti, in un inutile dispendio di tempo (il rinvio della causa ad altro giudice) e di soldi (altro ricorso da presentare). Ecco perché il nostro studio ha deciso di rivolgersi direttamente al Giudice del Lavoro, la cui Giurisdizione allo stato non è mai stata posta in discussione.

Ciò premesso, preme osservare che l’Ordinanza pubblicata ha comunque l’obiettivo di dettare disposizioni di dettaglio per quanto attiene le modalità, il termine di presentazione e i documenti da allegare alle relative domande, rispetto alle linee di indirizzo e ai criteri della mobilità del personale, compiutamente disciplinati dai richiamati contratti collettivi.

L’Ordinanza indica aprile come mese utile per la presentazione della domanda da parte del personale docente, ed in particolare il periodo tra il 3 e il 26 aprile 2018.

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Mobilità 2018/2019, focus sulle illegittimità riscontrate

Purtroppo, dal contenuto dell’Ordinanza si evince che il MIUR abbia deciso di continuare a perpetrare le medesime illegittimità riscontrate nelle precedenti mobilità e già vittoriosamente denunciate in passato dal nostro Studio legale, da sempre al fianco dei docenti, presso le Autorità giudiziarie di volta in volta competenti.

1. Omesso computo del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie 

Il MIUR, in particolare, ha ancora una volta omesso di computare nel punteggio il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie e di riconoscere la precedenza di cui all’art. 33 della L. 104/1992 nell’ambito della mobilità interprovinciale.

In riferimento al mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie, si rileva che la tabella A2 allegata al CCNI 2017/2018 ha previsto l’attribuzione di 6 punti ai fini della mobilità unicamente in riferimento al servizio prestato nelle scuole statali, parificate o pareggiate, con esclusione, dunque, del servizio prestato nelle scuole paritarie.

Tale esclusione risulta essere illegittima poiché posta in violazione della normativa a tal uopo rilevante ed in contrasto con la giurisprudenza formatasi sul punto sia nei Tribunali ordinari (Tribunali Ordinari di Catania, Caltagirone, Foggia, Locri, Messina, Napoli Nord, Palermo, Pordenone, Roma, Salerno, Termini Imerese, Velletri, Vittoria), sia presso le Giurisdizioni amministrative competenti, nonché, finanche al Consiglio di Stato che, in riferimento alle passate Ordinanze di mobilità che avevano considerato non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, ha statuito in sede cautelare di accogliere le doglianze dei ricorrenti circa la violazione della L. n. 62 del 2000, della L. n. 107 del 2015 e del D.M. n. 94 del 2016.

2. Mancato riconoscimento della L. 104/1992 per i figli referenti unici di genitori disabili 

Con riguardo, invece, al mancato riconoscimento nell’ambito della mobilità interprovinciale della precedenza di cui all’art. 33, commi 5 e 7 della L. 104/1992 – richiamati dall’art. 601 del D. Lgs. n. 297/1994 – si rileva l’illegittimità dell’Ordinanza n. 207 del 2018 e dell’art. 13 del C.C.N.I 2017/2018, i quali non consentono di usufruirne ai docenti interessati alla mobilità interprovinciale.

Pertanto, tutti i docenti che sono figli referenti unici di genitori disabili in situazione di gravità (ex art. 3, comma 3, della Legge 104/1992) e che per tale ragione intendono partecipare alla mobilità interprovinciale al fine di assistere siffatti familiari, non potranno godere del diritto di precedenza legislativamente previsto.

Ebbene, tale limitazione, si pone in aperto contrasto con il dato normativo rilevante, che non pone alcuna limitazione all’esercizio del diritto di cui alla L. n. 104/1992.

Pertanto, anche tale omissione costituisce una chiara ed evidente illegittimità, atteso che, al contrario di quanto previsto dall’Ordinanza e dal C.C.N.I., le disposizioni legislative non operano alcuna differenziazione tra diversi tipi di mobilità territoriale. D’altronde, anche a prescindere dalle previsioni normative, la scelta del MIUR di agevolare in tal senso i docenti della mobilità provinciale invece che i docenti della mobilità interprovinciale appare evidentemente irragionevole ed ingiustamente discriminatoria, nella misura in cui garantisce maggiore tutela a coloro i quali si troverebbero comunque viciniori al soggetto familiare da tutelare, negandola del tutto ai docenti che, invece, prestano servizio in un’altra provincia.

Anche sotto questo profilo, non ci si può esimere dal rilevare come diverse siano state le vittorie ottenute presso le competenti sedi giurisdizionali ordinarie (tra le altre, i Tribunali Ordinari di Brindisi, Cagliari, Lodi, Messina, Potenza, Ravenna, Roma, Termini Imerese, Vercelli).

3. Mancato riconoscimento della L. 104/1992 per i conviventi more uxorio

Anche il convivente more uxorio ha diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali purché rivesta la rivesta la qualifica di referente unico del disabile e la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica, quindi equiparabile alla figura del coniuge.

Per questo motivo, il nostro studio legale ritiene che i conviventi more uxorio abbiano medesimo diritto nel richiedere la precedenza per il trasferimento interprovinciale con domanda cartacea integrativa a quella del sistema online polis (che non consente la possibilità di far valere la precedenza).

Pertanto, tutti i docenti che sono referenti unici di disabili in situazione di gravità (ex art. 3, comma 3, della Legge 104/1992) e che per tale ragione intendono partecipare alla mobilità interprovinciale al fine di assistere siffatti familiari, potranno aderire al nostro ricorso e far valere il proprio diritto.

Il Miur, omettendo i conviventi more uxorio dagli aventi diritto di precedenza, si pone in aperto contrasto con il dato normativo rilevante, che non pone alcuna limitazione all’esercizio del diritto di cui alla L. n. 104/1992.

Anche sotto questo profilo, non ci si può esimere dal rilevare come diverse siano state le vittorie ottenute presso le competenti sedi giurisdizionali ordinarie (tra le altre, i Tribunali Ordinari di Brindisi, Cagliari, Lodi, Messina, Potenza, Ravenna, Roma, Termini Imerese, Vercelli).

4. Vincolo quinquennale sui posti di sostegno

Molti docenti non potranno proporre domanda in quanto permane il vincolo quinquennale sui posti di sostegno. Potranno dunque aderire al ricorso tutti i docenti di ruolo su sostegno che abbiano svolto almeno cinque anni di servizio (interamente da precari o cumulando servizio da precari e servizio di ruolo) su sostegno o che siano di ruolo sul posto di sostegno e desiderano effettuare il passaggio al posto comune pur non avendo servizio pre-ruolo su sostegno.

Già in passato il nostro studio ha ottenuto accoglimenti sull’illegittimità del mancato riconoscimento del periodo di pre-ruolo al fine del raggiungimento del quinquennio obbligatorio di permanenza su posto di sostegno superato il quale i docenti immessi in ruolo potevano richiedere il trasferimento.

5. Mancato riconoscimento del titolo SISSIS

La contrattazione collettiva con la tabella di valutazione dei titoli esclude illegittimamente anche il riconoscimento del servizio e del punteggio (12 punti) per il conseguimento del titolo SSIS, un titolo altamente qualificante avente valore concorsuale e ottenuto a seguito della specializzazione. Riteniamo tale omissione una grave illegittimità in quanto va in spregio all’art. 1 comma 6 ter della legge 306/2000.

6. Mancata assegnazione temporanea a genitori con figli minori di tre anni

Anche nel comparto scuola deve applicarsi il dlgs 151/2001 secondo cui “il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato per un periodo complessivamente non superiore a tre anni ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa”.
Riteniamo assurdo, che in detta procedura alternativa a quella di mobilità, non debbano trovare tutela i minori anche in età scolare (al pari dei disabili) costretti spesso a dover crescere senza la presenza e la cura di entrambi i genitori. Chi si trova in tale situazine ha diritto a chiedere sia all’ambito di appartenenza che a quello di destinazione il trasferimento temporaneo per tre anni al fine di accudire il proprio figlio.

Mobilità 2018/2019, assistenza e tutela

Al fine di proteggere i docenti interessati dalle illegittimità perpetrate dal MIUR, lo studio legale Leone – Fell offre tutta l’assistenza necessaria a partire dalla compilazione corretta della domanda di mobilità 2018/2019, nonché per la predisposizione degli eventuali reclami avverso le “notifiche” per il mancato riconoscimento dei servizi e/o delle precedenze fatte valere dagli stessi, nonchè, infine, per la predisposizione dei ricorsi da proporre presso le autorità giurisdizionali competenti avverso l’Ordinanza o all’esito delle procedure di mobilità.

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26/04/2022

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