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Ricorso SSM 2021: illegittima la mancata attribuzione del punteggio per i corsisti MMG – Webinar 26.05 ore 16.30

Anche quest’anno, il bando per l’accesso alle Specializzazioni mediche SSM 2020/2021 all’art.7 non prevede, in maniera del tutto illegittima, l’attribuzione del relativo punteggio a coloro che hanno già sottoscritto un contratto di formazione in Medicina generale MMG.


Il nostro Studio legale, lo scorso anno, ha già vinto, consentendo ai corsisti MMG di ottenere l’attribuzione del punteggio dei titoli (ex art. 7). Con sentenza definitiva, il Tar Lazio ha confermato l’ammissione al concorso per le Specializzazioni mediche anche ai corsisti in Medicina Generale, e, soprattutto, ha ordinato al Ministero di rivedere la graduatoria aggiungendo i punteggi che non erano stati conteggiati.

I giudici del Tar Lazio, in accoglimento della nostra tesi, infatti hanno annullato il bando SSM 2019/2020 (art. 7, comma 2) limitatamente alla previsione secondo cui “i punteggi di cui al presente comma 2 non possono essere attribuiti ai candidati che alla data di presentazione della domanda si trovino in una delle seguenti condizioni : “[…omissis…]; – già titolari di un contratto di formazione medica;…”, per la parte in cui quest’ultima categoria soggettiva va a ricomprendere coloro che sono iscritti e frequentano un corso di formazione specifica in Medicina Generale ai sensi del Titolo IV del d.lgs. n. 368 del 1999 (e non un corso di specializzazione)“. (Vedi sentenza)

In altre parole, secondo i giudici, il Ministero ha errato nel non considerare in favore dei candidati iscritti nei corsi di Medicina generale i titoli curriculari individuati dal bando, estendendo in loro sfavore tale clausola prevista dalla legge per i soli candidati iscritti a un corso di specializzazione.

E infatti il Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, su cui si fonda la norma di esclusione dei titoli contenuta nel bando di concorso, prevede invece in maniera chiara che i titolari di un contratto di formazione medica sono SOLAMENTE “i concorrenti già titolari di contratto di specializzazione”. Nulla dice in ordine invece ai titolari di un contratto di formazione in medicina generale.

E nello stesso senso si esprime anche il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 10 agosto 2017, n. 130, recante il Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi  dell’articolo  36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il quale all’art. 5 specifica che “Tali titoli non sono riconoscibili  e  computabili  ai  concorrenti già titolari di contratto di specializzazione”.

Per tale ragione, anche quest’anno, attiveremo il ricorso per tutelare i corsisti MMG e permettere loro di conseguire il corretto punteggio ai fini dell’inserimento in graduatoria. Per spiegare le ragioni della nostra azione e rispondere a tutte le vostre domande, abbiamo organizzato un Webinar, mercoledì 26 maggio alle 16,30.

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22/04/2022

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