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Scuola, ricorso per chi ha presentato la domanda

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Carissimi “PROF”, dopo aver presentato la domanda di ammissione al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alle “Fasi B e C”, della Legge 107/2015, c.d. “Buona Scuola”, molti di voi si sono ritrovati a dover effettuare una scelta, ovvero “ACCETTARE O “NON ACCETTARE” la proposta di assunzione formulata nella fase B, o che verrà formulata nella fase C, pena la cancellazione da tutte le graduatorie in cui l’aspirante docente è iscritto (indipendentemente da quella per cui è stata presentata la domanda).

La scelta di ha accettato la proposta di assunzione sulla base di una graduatoria nazionale si appalesa “FORZATA”, poiché costituisce l’unica strada offerta dal Legislatore per la stabilizzazione dei precari della scuola, anche al caro prezzo di farli allontanare di centinaia e centinaia di chilometri dalla propria casa, dai propri affetti e dalle originarie aspettative circa il luogo di lavoro.

Detta scelta, risulta, altresì forzata anche alla luce della soluzione sproporzionata e del tutto irragionevole, che ne sarebbe discesa dal rifiuto della proposta, formulata tra la notte del 1 e 2 settembre scorso.

Infatti, la previsione legislativa al rifiuto della proposta, è la cancellazione di un diritto. Si tratta di una previsione sanzionatoria del tutto sproporzionata rispetto la violazione commessa (principio questo tutelato dall’Ordinamento). Oltretutto, in questo caso, il rifiuto è una facoltà non certo la violazione di un obbligo. Né, per converso, può derivarne una sanzione.

Sarebbe stato ragionevole, infatti, in caso di rifiuto, prevedere diverse modalità di reclutamento all’interno del piano straordinario di assunzione, ovvero al più l’esclusione dal medesimo, non certamente prevederne la cancellazione da tutte le graduatorie.

Foto Roberto Monaldo / LaPresse 03-09-2014 Roma (Italia) Politica Palazzo Chigi - Il ministro Giannini illustra le linee guida sulla scuola Nella foto Stefania Giannini Photo Roberto Monaldo / LaPresse 03-09-2014 Rome (Italy) Chamber of Deputies - Press Conference of the Education minister on school reform In the photo Stefania Giannini

D’altro canto, la non presentazione della domanda da parte degli aspiranti docenti delle GAE, avrebbe determinato il rischio di essere assunto a tempo indeterminato non prima dell’anno 2017/2018, con il limite dello scorrimento del solo 50% dei posti vacanti e disponibili nella provincia di riferimento (GAE), in quanto il restante 50% è riservato al prossimo concorso che verrà bandito entro il 1 dicembre 2015 (GM), e sempreché non intervenga nelle more un altro provvedimento normativo che preveda l’estinzione della Graduatoria ad Esaurimento. D’altra parte, la non presentazione della domanda da parte degli aspiranti docenti delle GM del concorso 2012 (sia vincitori che idonei), avrebbe precluso definitivamente la possibilità di essere assunti a tempo indeterminato, stante l’espunzione della stessa GM 2012 in virtù dell’approssimarsi del nuovo concorso, che verrà indetto entro il 1 dicembre 2015.

L’accettazione della domanda è, altresì, forzata anche a causa della mancata trasparenza della procedura, obbligo di trasparenza a cui è assoggettata la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 241/90.

La Legge 107/2015 prevede al comma 100 soltanto che “all’assunzione di provvede scorrendo l’elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a) – aspiranti docenti delle GM – rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso”. Ed al successivo comma 101 che Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l’ordine di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell’ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata

Dunque, nessuna forma di pubblicità degli atti della procedura è stata prevista dalla Legge, né, tantomeno, ha provveduto a soccombervi il MIUR. Chi ha accettato la proposta di assunzione ha dovuto farlo senza conoscere la graduatoria nazionale che si è formata in base alla presentazione delle domande, né ha conosciuto l’algoritmo che è stato utilizzato per l’assegnazione del posto.

Ancora oggi, la gran parte degli uffici scolastici regionali non ha ancora proceduto alla pubblicazione degli elenchi provinciali relativi ai docenti convocati in seguito all’accettazione della proposta nella fase B.

Con riguardo all’algoritmo utilizzato, molte ombre sussistono in merito alla precedenza degli iscritti nelle GM rispetto agli iscritti nelle GAE. A tal proposito è necessario evidenziare come il comma 100 preveda lo scorrimento di tutte le iscrizioni nelle graduatorie”, e poi “dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a)”.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata e secondo il dettato normativo del comma 100, necessariamente si dovrà procedere all’assunzione scorrendo entrambe le graduatorie GM e GAE, e poi a parità di punteggio si applicheranno le preferenze previste dalla legge, ovvero la prevalenza degli iscritti in GM sugli iscritti in GAE. Una diversa interpretazione significherebbe applicare il criterio della c.d. collocazione in “CODA”, riconosciuta incostituzionale dalla Consulta nella sentenza 41/2011, in quanto viola il fondamentale principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.

Il criterio comunque invalicabile è quello del punteggio, così ha scritto l’ispettore del MIUR Max Bruschi, il giorno 11 agosto u.s. sul social Facebook.

Pertanto, sarà necessario preliminarmente che il docente che ha accettato la proposta di assunzione verifichi la correttezza della procedura utilizzata per l’assunzione nelle “Fasi B e C” del piano straordinario ex L. 107/2015, mediante accesso agli atti.

Ciò al fine di proporre ricorso (clicca qui per info sul ricorso) per far valere le proprie giuste e fondate ragioni, anche con riguardo alla violazione delle norme che disciplinano l’accesso al pubblico impiego, in relazione alla sede lavorativa, e considerato, altresì, il nuovo trasferimento a cui il neo docente andrà incontro l’anno prossimo, stante la previsione della mobilità straordinaria di cui al comma 108 della Legge 107/2015.

Approfondimento a cura dell’Avv. Maria Saia.

10/12/2015

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