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Militari, trasferimento straordinario per 104: come ottenerlo

Trasferimenti di breve e lunga durata nel comparto forze armate e di polizia, tutte le informazioni su come richiedere e ottenere il beneficio. Accolta l’istanza cautelare di un viceispettore della polizia di stato, nostro ricorrente, a cui non era stata accettata la domanda di trasferimento per assistere la nonna gravemente malata con 104

Trasferimenti di breve e lunga durata nel comparto forze armate e di polizia

Le forze Armate e di Polizia (Esercito, Marina militare, Aeronautica, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Vigili del Fuoco), pur rientrando nella macro categoria degli enti pubblici e riservando, quindi, al proprio personale il relativo trattamento contrattuale, in vista della peculiarità degli interessi che sono chiamate a tutelare, soggiacciono a regole “speciali” che conferiscono particolare discrezionalità all’amministrazione nella concessione di tutti i benefici normativi che possono essere richiesti dai lavoratori.

Tali peculiarità caratterizzano, in particolare, il regime dei trasferimenti che, oltre ad essere soggetto a vincoli specifici soprattutto nella fase della prima immissione (al fine di scongiurare possibili casi di corruzione e/o incompatibilità ambientali), subisce una regolamentazione particolare e neppure omogenea per tutti i relativi Corpi.

Innanzitutto è bene premettere che in vista della massiva assunzione nei Corpi di personale proveniente dal meridione si assiste, nei fatti, ad una costante maggiore scopertura degli organici presso le sedi e gli uffici del nord Italia. Ciò fa si che le richieste di trasferimento ordinario, possibili solo dopo diversi anni di servizio resi in località lontane da quelle natie, risulta già complesso e subordinato allo scorrimento di lunghe graduatorie.

A tale problematica si ricollega, altresì, la frequente negazione anche dei trasferimenti di natura temporanea (straordinari) che il nostro ordinamento riconosce al sussistere di peculiari situazioni del dipendente, di natura personale e che si pongono a tutela di diritti costituzionalmente tutelati, quali ad esempio quello della tutela della genitorialità e della disabilità.

Assegnazione temporanea ex art. 42bis del d.lgs 151/2001

L’istituto dell’assegnazione temporanea è previsto e disciplinato dall’articolo 42 bis del dlgs 151/2001 e prevede la possibilità per i dipendenti pubblici con figli di età pari o inferiore ai 3 anni di richiedere un trasferimento per un periodo, anche frazionato, di 3 anni presso la sede di residenza del nucleo famigliare, ove questa si diversa (sia come regione che come provincia) da quella di lavoro dell’interessato.

I requisiti per beneficiare di tale istituto, in particolare sono:

  • essere dipendenti pubblici: dopo una prima chiusura la giurisprudenza ha definitivamente incluso nel novero di tale categoria gli apparenti alle forze armate e di polizia nonché i vigili del fuoco
  • essere genitori di figli di età pari o inferiore ai 3 anni: tale requisito deve sussistere solo al momento della proposizione della domanda ma non è necessario che lo stesso permanga sino alla data di disposizione del trasferimento nè per il periodo di distacco stesso.
  • che l’altro coniuge/convivente risieda stabilmente presso una provincia o regione diversa da quella del luogo di lavoro dell’interessato: tale requisito è provato dallo stabile impiego della coniuge/convivente. La stabilità di tale impiego non è connessa necessariamente al possesso di un contratto a tempo indeterminato ma sussiste anche in relazione a contratti a termine che però si prolunghino per un periodo compatibile con quello dell’assegnazione richiesta.
  • che presso l’ambita sede di destinazione sussista un posto vacante e disponibile in corrispondente posizione retributiva: secondo quanto affermato dalla recente giurisprudenza il requisito del posto vacante deve essere valutato tenendo in considerazione non più l’organico “previsto” ma l’organico “effettivo” e, quindi valutando anche le assenze e gli ingressi temporali disposti in quella determinata sede.

Leggi anche: Vigile del fuoco assegnato in Sicilia: nostra vittoria al Tar!

Trasferimenti per assistenza al parente disabile ex art. 33, co 5 della L. 104/1992

La normativa suindicata conferisce al lavoratore, pubblico o privato, la possibilità di richiedere il trasferimento temporaneo presso la sede ubicata in prossimità della residenza del parente disabile e di non essere trasferito altrove durante il periodo di assistenza.

Il requisito richiesto è quello di dimostrare la presenza di un vincolo familiare con un soggetto ritenuto disabile grave dalla normativa di riferimento, non autosufficiente e non ricoverato presso strutture di lunga degenza.

La norma in questione si pone a tutela dei bisogni del disabile e, secondo quanto confermato dalla giurisprudenza consolidata, prevale sugli interessi pubblici della Pa. Con riferimento al comparto forze armate, in vista della già menzionata peculiare discrezionalità amministrativa, il trasferimento in questione non opera quale automatismo ma può essere negato nei soli casi in cui la Pa abbia circostanziato la sussistenza di ragioni ostative che possano arrecare grave nocumento alla forza armata.

Anche per il comparto forze armate sussiste, quindi, un onere motivazionale rafforzato: il Corpo non potrà respingere la richiesta mediante l’invocazione di ragioni ostative generiche e non cocnretamente riferibili alla funzionalità dell’ufficio. In ogni caso la Pa dovrà sempre operare un oculato bilanciamento tra i propri interessi e quelli del disabile.

Trasferimento per 104, la nostra vittoria

Dopo anni di sevizio lontano dalla propria famiglia, un agente della polizia di stato era finalmente riuscito ad ottenere il trasferimento presso la sede di Palermo, città di residenza del proprio nucleo familiare d’origine.

Mediante tale trasferimento, peraltro, l’agente aveva anche finalmente potuto dare il proprio apporto assistenziale a beneficio dei propri familiari, impegnandosi in prima persona nell’assistenza della nonna disabile riconosciuta affetta da patologia gravissima e titolare dei benefici ex art 104/92.

Nonostante la situazione di difficoltà nel conciliare famiglia e lavoro, il ricorrente, per progredire nella propria carriera e diventare viceispettore della Polizia di Stato, ha partecipato al concorso ed è riuscito a superare tutte le prove e a vincerlo. Dopo aver sostenuto il corso di formazione, l’amministrazione ha illegittimamente proceduto all’assegnazione dell’agente presso una nuova sede lavorativa nel Nord Italia, non tenendo conto delle esigenze familiari e assistenziali dell’agente  e della nonna disabile assistita quotidianamente.

Per contestare il trasferimento, l’agente si è rivolto al nostro studio legale per proprorre ricorso al Tar, per tutelare i propri diritti e, soprattutto, quelli del familiare invalido. Il giudice, in sede cautelare, dopo un esame della vicenda, ha accolto le tesi proposte dal nostro staff legale, affermando la necessità da parte dell’amministrazione di operare una nuova istruttoria e, in mancanza di ulteriori elementi, provvedere al trasferimento richiesto.

In casi analoghi, più volte i giudici si sono espressi in favore dei soggetti bisognosi di assistenza, poiché l’amministrazione nel negare il  trasferimento  ex  legge 104/92 deve tenere conto delle situazioni familiari dei richiedenti, potendo negare tale richiesta solo nel caso in cui un trasferimento possa arrecare un danno gravissimo all’amministrazione, che deve in ogni caso essere provato. 

Ricongiungimento familiare e assegnazioni temporanee per gravi motivi

Oltre ai due macro istituiti in questione, ciascuna forza armata mediante propri regolamenti disciplina diverse forme di ricongiungimento familiare che possono riguardare sia la riunione di soggetti appartenenti a diversi corpi armati o quello tra il militare/poliziotto e il coniuge civile.

Tutti i regolamenti in questione, a seguito di interpretazione giudiziale, non possono differenziare il coniuge dal convivente more uxorio che deve ritenersi, quindi, equiparato allo stesso ai fini della richiesta del trasferimento.

Tale prima tipologia di trasferimento (tra cui si annovera quello previsto ex art. 398 del R.G.A. dei Carabinieri) seppure formalmente previsto per il ricongiungimento del nucleo familiare, nei fatti, è concesso in presenza di situazioni effettivamente straordinarie che autorizzano la specifica forza armata ed effettuare lo spostamento anche in posizioni extra organico e in deroga ai limiti temporali di cui si è detto.

A tali trasferimenti si abbinano, poi, quelli volti all’assegnazione temporanea per brevissimi periodi (di solito 60 giorni rinnovabili per non più di due volte) e che sono concessi, su istanza motivata di parte, al sussistere di gravissime situazioni personali.

Come sempre, siamo pronti a difendere i vostri diritti. Clicca su INIZIA e compila il form per fare la tua segnalazione o essere ricontattato dal nostro staff legale specializzato!



04/03/2024

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