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Vittime del dovere, come ottenere il riconoscimento dello status

Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 1 commi 563 e 564 della legge 266/2005, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

Sono equiparati a tali soggetti tutti coloro che “abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.

Ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere implica un emolumento in termini di assegno vitalizio pari a 500 euro mensili a decorrere dal momento in cui è stata accertata l’infermità o è intervenuto il decesso, oltre ulteriori benefici.

Molto spesso, le amministrazioni, applicando erroneamente la normativa in tema di riconoscimento della categoria di vittime del dovere, negano la concessione, sia esso il diretto titolare dello status sia esso un superstite dello stesso. La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recente sentenza sent. n. 10792/2017 ha ampliato l’ambito di applicabilità, censurando gli orientamenti restrittivi precedentemente espressi in giurisprudenza.

Possono pertanto richiedere il riconoscimento dello status di vittima del dovere tutti coloro i quali, pur essendo in possesso dei requisiti di cui alla legge 266/2005, hanno ottenuto il rigetto dell’istanza di riconoscimento.

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22/05/2019

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