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I rimborsi previsti dal D.L. “Cura – Italia”

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L’articolo 88 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, rubricato “Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della culturacosì dispone:

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6.
  2. A seguito dell’adozione delle misure di cui all’articolo 2, comma l, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
  3. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell’articolo 3, comma l, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Dunque, la norma in parola disciplina due distinte ipotesi di rimborso, non disciplinate dall’art. 28 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, avente ad oggetto il rimborso dei titoli di viaggio e di cui abbiamo già parlato (Coronavirus: guida per il rimborso di aerei, treni e navi).

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

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D.L. “Cura – Italia, i contratti di soggiorno

Il primo comma del citato art. 88 prevede che “le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6”.

Che cosa si intende per contratti di soggiorno?

Per contratti di soggiorno dobbiamo intendere tutti quelli stipulati per trascorrere una o più notti in una struttura alberghiera e non, come b&b e case vacanze.

Come ottenere il rimborso?

Secondo la norma in esame, per ottenere il rimborso dei contratti di soggiorno, dobbiamo seguire le disposizioni previste dall’art. 28 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 a proposito del rimborso dei titoli di viaggio.

Il soggetto che rientra in una delle categorie contemplate dal decreto menzionato, dovrà chiedere il rimborso entro 30 giorni

a) dalla cessazione delle situazioni di cui alle lettere da a) a d);
b) dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, nell’ipotesi di cui alla lettera e);
c) dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi di cui alla lettera f).

All’istanza di rimborso andrà allegata la prenotazione.

Quando e in che cosa consiste il rimborso?

La struttura ricettiva entro quindici giorni dalla comunicazione deve procedere al rimborso del corrispettivo versato per la prenotazione, ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Lo stesso vale anche nel caso in cui la prenotazione del soggiorno sia stata effettuata per il tramite di un’agenzia di viaggio.

Clicca qui per scaricare l’istanza di rimborso per i contratti di soggiorno

I contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura

L’art. 88 del D.L. n. 19 del 17 marzo 2020 stabilisce che a decorrere dalla data di adozione del Decreto n. 59 dell’8 marzo 2020, “ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura”.

Termini di presentazione dell’istanza, modalità e tempi del rimborso.

In questo caso i termini, le modalità e i tempi entro cui si procede al rimborso sono diversi da quelli previsti per i contratti di soggiorno.

Infatti, i soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (17 marzo 2020), apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.

“Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 (3 aprile 2020) e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell’articolo 3, comma l, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.”

Clicca qui per scaricare l’istanza di rimborso per i contratti di soggiorno.

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Diretta Live, parleremo oggi del tema rimborsi

Oggi, insieme all’Avv. Enrico Giuffrè, parleremo Live dell’argomento imborsi. Ci vediamo alle ore 15.00, nel gruppo facebook 🔴 Coronavirus 🦠 i diritti dei cittadini. Sarà un’occasione utile per porre le tue domande ai nostri professionisti. Qui troverai maggiori informazioni sull’evento.

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22/04/2024

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