Si sono svolte nei giorni scorsi le prove preselettive del concorso pubblico per 250 funzionari della professionalità di servizio sociale, che prevedevano 80 quiz a risposta multipla, ricavati da una banca dati di 2995 domande pubblicate in data 22 giugno 2018 sul sito del Ministero della Giustizia.
Prova preselettiva che era stata prevista solo nel caso in cui i candidati fossero più di mille. Per superare tale prova e accedere alle successive prove scritte, era necessario classificarsi entro un contingente numerico fissato in 750. “Saranno ammessi alle prove scritte – si legge nel bando – i candidati che alla prova preselettiva risulteranno classificati, in base al punteggio, tra i primi 750, nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all’ultimo posto utile”. Il punteggio minimo dunque per l’ammissione alle prove scritte è 71,15.
Sempre secondo il bando, però, “Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte”.
Secondo il nostro studio legale, una selezione realmente meritocratica non dovrebbe avere l’obiettivo di sfoltire irragionevolmente la platea dei partecipanti sin dalle prove preselettive. Lo scopo al quale deve mirare l’amministrazione, infatti, è quello di selezionare i migliori attraverso un percorso che ne saggi le competenze attraverso più prove d’esame. Se così non fosse non si comprende perché il bando prevede un ulteriore fase di “scritti” e l’esame orale.
Lo stesso testo unico per l’accesso al pubblico impiego prevede, in linea con quanto detto, una soglia d’idoneità al raggiungimento della quale il concorrente deve potere accedere alla fase successiva del concorso. In questo concorso, per l’ammissione alla fase orale, è prevista una soglia minima di 21/30. Una prova preselettiva dovrebbe servire unicamente a scremare la platea dei partecipanti, individuando quei candidati che dimostrino di possedere le competenze minime richieste dal concorso, e non anche ad individuare i soli candidati che risulteranno “eccellenti”.
Risulterebbe irrazionale, quindi, una soglia di idoneità per il superamento della prova preselettiva maggiore di quella richiesta per la selezione vera e propria. Riteniamo, pertanto, che possano proporre ricorso al Tar tutti i candidati che abbiano conseguito un punteggio pari o uguale a quello previsto per l’ammissione alla fase orale. In particolare, chiunque abbia raggiunto il punteggio di 56/80 (cioè 21/30) dovrebbe avere accesso alla prova scritta. Ed è quello che chiederemo che accada ai nostri ricorrenti attraverso la proposizione del ricorso.
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09/08/2018