Nelle procedure concorsuali bandite da enti pubblici o da società a partecipazione pubblica il requisito del voto minimo di laurea o di diploma è illegittimo.
In alcuni concorsi, i candidati non hanno potuto partecipare alla procedura in quanto il voto minimo era richiesto quale clausola ad escludendum.
Il giudice però li ha ammessi ad iscriversi e a partecipare.
La previsione del voto minimo di laurea o di diploma, oltre a mortificare il favor partecipationis, si pone in netto contrasto con quanto recentemente stabilito dalla giurisprudenza amministrativa.
Il nostro studio legale ha già avviato negli anni passati diverse azioni legali ottenendo la partecipazione dei nostri ricorrenti, a prescindere dal voto di laurea o di diploma.
I nostri precedenti sul voto di laurea
L’illegittima previsione, dunque, non costituisce una novità. Sul tema abbiamo riportato diversi successi e – anche grazie ai nostri ricorsi – la giurisprudenza sta manifestando un’apertura verso la considerazione illegittima del limite del voto di laurea. I precedenti vittoriosi sul punto riguardavano alcune selezioni organizzate dalla Banca d’Italia per il reclutamento di nuove figure professionali (clicca per leggere la notizia: Concorso Banca d’Italia, accolto il nostro ricorso: illegittimo il voto di laurea minimo). Inoltre, il nostro studio ha patrocinato diversi ricorsi – ritenendo illegittimo il voto di laurea – con riguardo ad altre selezioni pubbliche, ad esempio il concorso Consob (clicca per leggere la notizia: Concorso Consob, il Tar accoglie il ricorso e dichiara illegittimo il voto di laurea), consentendo la partecipazione dei ricorrenti senza alcuna distinzione in base al voto numerico di laurea.
Se desideri partecipare a una procedura concorsuale in cui è previsto tra i requisiti il voto minimo di laurea o di diploma, contatta il nostro studio, inviando una mail all’indirizzo [email protected] o compila il nostro form “Raccontaci il tuo caso”.
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23/10/2018